Regolamento di attuazione

Associazione FAEL Familiari ed Amici Emopatici contro la Leucemia Regolamento di attuazione

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTI 1- Costituzione
L’Associazione è stata fondata il 10 marzo del 1989 a Brescia dal Gen. Giannino Lirussi, dal sig. Marino Pugnetti, dalla sig.ra Anna Maria Foi, dal sig. Vergilio Biasizzo, dal sig. Duilio Pellegrini, dal Prof. Giuseppe Marinone, dall’Avv. Giulio Onofri, dal Dott. Giuseppe Rossi, dal sig. Mauro Di Bartolomei, dalla Prof. Innocenza Pellegrino e dalla Rag. Manuela Pellegrino con denominazione F.A.E.B. Friulani e amici per gli emopatici bresciani con atto Notaio Mistretta repertorio n° 15843 Raccolta 3708 registrato a Brescia il 17 marzo 1989. Successivamente, il 13 aprile 1992 la denominazione viene modificata in quella attuale F.A.E.L. Familiari e Amici Emopatici per la lotta alla Leucemia con atto Notaio Mistretta repertorio no 34522 raccolta n° 8039 registrato a Brescia il 29 aprile 1992. In data 17/09/2002 con atto notaio Mistretta repertorio numero 75845 raccolta numero 22562 registrato a Brescia il 03/10/2002 viene modificata la dicitura dell’Associazione in “Associazione FAEL (Familiari e Amici Emopatici contro la leucemia)”.
L’Associazione ha attualmente sede in via Tosio, 1 — 25121 Brescia.
Lo spostamento della sede può essere deciso dal Consiglio Direttivo senza che ciò comporti modifica regolamentare.

ARTI 2- Statuto
L’Associazione si ispira, per il perseguimento delle proprie attività, ai principi contenuti nella legge 11 agosto ii n° 266 e in particolare l’Associazione svolge attività di volontariato intesa come l’attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito tramite l’organizzazione senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini dì solidarietà.

ARTI 3- Oggetto e scopo
L’Associazione non ammette ingerenze di partiti politici o di altre organizzazioni: è fatto divieto a chiunque di utilizzarne il nome, i servizi e le strutture per scopi che non siano quelli associativi. Del pari gli iscritti FAEL non possono avvalersi della loro posizione all’interno dell’Associazione per fini diversi da quelli istituzionali.
La foggia del distintivo e del labaro, la tessera di iscrizione e gli elementi grafici di identificazione della FAEL sono fissati dal Consiglio Direttivo.

TITOLO II – ADERENTI

ARTI 4- Ammissione
Si considerano aderenti all’Associazione le seguenti categorie di Soci:
Soci Fondatori quelli che hanno partecipato alla fondazione dell’Associazione. Soci Ordinari coloro i quali partecipano e contribuiscono finanziariamente, mediante il versamento della quota sociale, stabilita del Consiglio Direttivo, al funzionamento ed allo sviluppo dell’Associazione, divenendone membri anche in epoca successiva alla sua costituzione.
Soci Sostenitori coloro che effettuano la loro adesione con un contributo superiore alle quote annuali fissate.
Soci Benemeriti le persone fisiche e giuridiche che contribuiscono finanziariamente, in maniera determinante, allo sviluppo dell’Associazione.
Soci Onorari coloro che si sono distinti per il contributo scientifico e morale all’attuazione degli scopi dell’Associazione stessa.
La definizione di Socio Onorario e Benemerito spetta al Consiglio Direttivo mediante votazione a maggioranza semplice dei presenti.
Indipendentemente dalla tipologia di appartenenza ai Soci sono riconosciuti uguali diritti ed uguali doveri.
La domanda di ammissione all’Associazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo, previo versamento della quota associativa, che verrà fissata annualmente dal Consiglio Direttivo, e deve contenere espressamente:
• Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, recapito telefonico e attività svolta
• La categoria di associato
• L’accettazione dello Statuto vigente e l’osservanza dei regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali
• La liberatoria sul trattamento riservato dei dati personali, secondo le normative vigenti, per le finalità istituzionali dell’Associazione
• La data della richiesta
• La firma leggibile
Il Presidente del Consiglio Direttivo può proporre al Consiglio Direttivo di conferire il titolo di “SOCIO BENEMERITO o ONORARIO” a coloro che si siano distinti per il contributo finanziario o scientifico e morale a favore dell’Associazione.
I Soci Benemeriti o Onorari possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto dì voto.

ARTI 5- AdesIone
Il Socio già iscritto deve versare la quota associativa per il rinnovo entro la fine dell’anno sociale in corso, che decorre dal 10 gennaio al 31 dicembre.

ARTI 6- Perdita della qualità di socio
Chi non adempie, per due anni, al versamento della quota associatìva viene automaticamente considerato dimissionario. Per l’eventuale successiva riammissione dovrà essere presentata una nuova domanda d’iscrizione.

TITOLO III – ORGANI

ARTI 1.2 – Votazioni
Ogni delibera viene presa a maggioranza semplice.
In caso di parità di voti la proposta in esame si ritiene respinta.
Le votazioni vengono effettuate per alzata di mano oppure a scrutinio segreto.
Alle votazioni sono ammessi, per delega, anche i Soci che non sono in grado di partecipare. Ad ogni Socio non possono essere attribuite più di due deleghe.

ARTI 13-Il Consiglio Direttivo
L’Assemblea, chiamata a deliberare in merito al rinnovo delle cariche sociali, preliminarmente, previa votazione, determina la composizione numerica del Consiglio Direttivo.

ARTI 14-Il Presidente del Consiglio Direttiuo
Il Consiglio Direttivo può conferire il titolo di Presidente Onorario per “Intensa e benemerita attività svolta nel tempo a favore dell’Associazione”.
Il Presidente Onorario non ha diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e rappresenta, eventualmente, l’Associazione in sostituzione del Presidente e del Vice Presidente.